STATUTO DELLA FONDAZIONE
Approvato Assemblea annuale dei soci 16 marzo 2025
ART. 1
1. È costituita una Fondazione denominata “Fondazione Federico II Hohenstaufen”, che viene dotata del presente statuto.
2. La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.
3. A seguito dell’iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione “Fondazione Federico II Hohenstaufen” ETS
ART. 2
1. La Fondazione Federico II Hohenstaufen Onlus ha sede a Jesi in Piazza Colocci n.4. 2. Sedi sussidiarie possono essere costituite in altri comuni.
ART. 3
1. La Fondazione in particolare intende favorire la valorizzazione e la divulgazione della vita, delle attività e delle realizzazioni di Federico II Hohenstaufen, il più celebre personaggio nato a Jesi il 26 dicembre 1194, per mettere in risalto il contributo dal medesimo dato alla affermazione degli ideali internazionali ed europeisti, alla saggia coesistenza tra popoli di lingua e religione diverse, all’impulso determinante dato alla cultura, alla scienza, all’arte ed alla architettura; al suo sincero amore per la natura ed al desiderio inarrestabile di conoscere e far conoscere le sue regole e i suoi contenuti, mediante:
1) la costituzione di un CENTRO DI STUDI FEDERICIANI di livello post-universitario, che si avvarrà anche della collaborazione di università italiane e straniere;
2) la creazione di un PREMIO INTERNAZIONALE STORICO E LETTERARIO con cadenza quinquennale denominato “Federico II Hohenstaufen” da assegnare all’autore della migliore opera su Federico II pubblicata nel quinquennio precedente;
3) il patrocinio e la promozione di attività ed iniziative atte a soddisfare i fini sopra indicati;
4) il miglioramento e l’incremento di flussi culturali, turistici ed economici tra i territori del comprensorio intercomunale di Jesi, della Provincia di Ancona, delle Marche e le città della Germania o di altri Stati e Regioni italiane in cui Federico II ha lasciato segni della sua presenza e del suo messaggio o che hanno ancora vivo l’interesse per l’Imperatore Svevo.
2. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di /interesse generale così come indicate dall’art. 5 del D.lg. 117/2017:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L’ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all’art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.
4. La fondazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
5. La fondazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 117/2017.
6. La Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale o con la costituzione di società miste, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi, nonché partecipare ad altri soggetti giuridici non lucrativi ovvero lucrativi, purché perseguano scopi di interesse generale.
7. La Fondazione può avvalersi di volontari, nei termini e con le modalità disciplinati dall'art. 17, d.lgs. n. 117/2017.
ART. 4
La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell’art. 8 D. Lgs.117/2017. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
a. I beni donati come risulta dall’atto costitutivo;
b. I contributi erogandi ed erogati dallo Stato, dalla Comunità Europea, da Enti autarchici e Pubblici o da Privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
c. I beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione, a qualsiasi titolo, e che sono destinati al patrimonio.
ART. 5
1. Alle spese occorrenti al suo funzionamento, la Fondazione provvederà con rendite del patrimonio, con i proventi della gestione delle attività (di cui all’art. 5 e 6 del D. Lgs. 117/2017) e con gli eventuali contributi dei Soci, dello Stato, della Comunità Europea, degli Enti locali e di altri Enti Pubblici o Privati che non siano destinati ad incremento del patrimonio.
2. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell’art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell’ente.
ART. 6
1. Sono organi della fondazione:
a) Il Presidente
b) L’Assemblea
c) Il Consiglio Direttivo
d) Il Comitato Scientifico
e) Il Revisore dei conti
f) L’Organo di controllo
g) Organismo di vigilanza (se nominato)
ART. 7
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, ne coordina l’attività sovrintendendo all’attuazione dell’indirizzo generale determinato dall’Assemblea e ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del Consiglio Direttivo; convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
2. In caso di assenza o impedimento, le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente più anziano di età.
3. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio Direttivo anche fra soggetti non appartenenti alla Fondazione e resta in carica 3 (tre) anni.
4. Ogni carica è assolutamente gratuita.
5. Il Presidente, nell’esercizio delle sue competenze, può avvalersi dell’opera di un “coordinatore” nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, e di due Vice Presidenti sempre nominati a1'intemo de1 Consiglio Direttivo.
ART. 8
1. L’assemblea della Fondazione è composta dalle seguenti categorie di soci: • Soci Fondatori; • Soci Ordinari; • Soci Simpatizzanti; • Soci Onorari.
2. Sono qualificati Soci Fondatori tutti coloro che hanno contribuito a costituire il patrimonio, elencato nell'allegato A all'atto costitutivo per rogito Notaio Pane del 26 luglio 1988 (in numero di 68).
3. Sono soci Ordinari tutti i soci che aderiscono alla Fondazione e sono in regola con il versamento della quota alla data del 31.12 di ciascun anno solare.
4. Sono soci Simpatizzati coloro che aderiscono alla Fondazione ma non versano la quota sociale regolarmente.
5. Sono soci Onorari i relatori. Possono essere altresì cooptati Onorari, su proposta del Consiglio Direttivo, i vincitori de1 Premio Internazionale e del Premio Federichino, i componenti esterni degli organi della Fondazione e coloro che abbiano volontariamente collaborato con le proprie opere e consulenze all'attività istituzionale. L’assemblea può anche nominare soci Onorari scelti fra soggetti che hanno prestato servizi di particolare importanza per la Fondazione o fra soggetti che posso apportare un particolare prestigio alla fondazione.
6. Possono essere soci anche altri enti (comuni, consorzi, associazioni, società) pubblici o privati.
7. L’Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta all’anno, con avviso da inviare almeno due settimane prima della data fissata per l’adunanza. In via straordinaria, si riunisce, su convocazione del Presidente, decisa dal Consiglio Direttivo, quante volte il Consiglio stesso lo ritenga necessario, o quando venga avanzata richiesta da almeno 15 (quindici) Ordinari
8. Hanno diritto di voto in assemblea i Soci Fondatori e i soci Ordinari. I soci Ordinari non in regola con le quote sociali diventano in automatico soci Simpatizzanti e non avranno più diritto di voto fin quando non riacquisteranno la qualifica di soci ordinari.
9. I soci Ordinari possono delegare altri soci Ordinari a rappresentarli in Assemblea con diritto di voto; è consentito a ciascun socio di riceve un numero massimo di 10 deleghe.
10. Sono di competenza dell'Assemblea:
a) la cooptazione di nuovi soci e l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 12;
b) la determinazione dell’indirizzo generale di attività della Fondazione;
c) le modifiche statutarie;
d) la ratifica dei bilanci preventivi e consuntivi annuali approvati dal Consiglio Direttivo;
e) la determinazione di quote associative annuali per assicurare un minimo flusso annuale di entrate sicure per la Fondazione;
f) ogni altra deliberazione che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre ad approvazione assembleare per la loro particolare rilevanza nella vita della Fondazione.
12. L’Assemblea delibera, in prima convocazione, con la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, quale che sia il numero degli intervenuti e delle deleghe.
13. Per le modifiche statutarie e necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, compresi i votanti per delega.
ART. 9
1. Eventuali utili o avanzi di gestione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, tra i soci e gli amministratori, e sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle collaterali o per fini di solidarietà sociale.
ART. 10
1. Il Consiglio Direttivo e costituito dal Presidente e da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) membri supplenti che intervengono in caso di assenza o cessazione per qualsiasi ragione degli effettivi che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, anche fra soggetti estranei alla Fondazione stessa, il quale nomina il Coordinatore, e due Vice Presidenti e può designare un Presidente Onorario senza potere di rappresentanza.
ART. 11
1. I membri de1 Consiglio Direttivo sono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo.
2. Successivamente sono nominati come segue: a) tre effettivi e tre supplenti mediante elezione assembleare; b) uno effettivo e uno supplente dal Comune di Jesi;
3. Nell’elezione o designazione sono possibilmente privilegiati i residenti a Jesi e nella Provincia di Ancona, coloro che siano in possesso di adeguato titolo di studio o accademico e, in particolare, almeno uno degli eletti dall’Assemblea deve possibilmente essere di origine tedesca.
4. Il Consiglio direttivo nomina l’organo di controllo.
ART. 12
1. Il Consiglio Direttivo attua l’indirizzo generale di attività della Fondazione, formula i programmi e ne cura la realizzazione, predispone relazioni e bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre alla Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce entro il 31 marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo.
3. Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo crederà opportuno e su domanda motivata e scritta di almeno tre componenti del Consiglio.
ART. 13
1. Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
2. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
3. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con lettera spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza.
5. La convocazione deve contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.
ART. 14
1. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri particolarmente qualificati nel campo di attività della Fondazione.
2. I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio Direttivo e restano in carica per 3 (tre) anni.
3. Essi sono chiamati a collaborare alla impostazione e alla organizzazione dei programmi, alla valutazione dei risultati, nonché alla opportuna diffusione dei medesimi.
ART. 15
A norma dell’art. 30 del D. Lgs 117/2017, l'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. L’organo di controllo può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
1. L’organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
2. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 16
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, d. lgs. n. 117/2017, la Fondazione, in qualità di ente del Terzo settore, oltre all’organo di controllo dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando vengono superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000,00 euro; b. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3.000.000,00 euro; c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 d. lgs. n. 117/2017. L’organo di revisione dura in carica tre anni e può essere riconfermato alla scadenza.
ART. 17
Ove vi sia un obbligo previsto dalla vigente normativa, il Consiglio provvede a dotare la Fondazione del modello idoneo organizzativo e gestionale previsto dal d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e, conseguentemente, a nominare l’Organismo di vigilanza, che potrà essere composto in forma monocratica ovvero collegiale.
ART. 18
1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. la Fondazione redigere il bilancio di esercizio nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 13 del D. Lgs 117/2017. Il Bilancio è formato dallo stato patrimoniale il conto economico, e dalla relazione di missione, la quale illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora siano rispettati i limiti previsti dall’art. 13 comma 2 bis del D. Lgs 117/2017 la Fondazione potrà redigere il bilancio nella forma del rendiconto di cassa con voci di entrata ed uscita aggregate.
2. Il bilancio di cui al comma 1 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
3. La Fondazione esercita la propria attività istituzionale in modo organizzato e provvede alla tenuta delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. La Fondazione provvede anche alla tenute di tutti i libri sociali previsti dall’art. 15 del D.Lgs 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Dlgs. 117/17 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 19
1. La Fondazione a seguito dell’ingresso nel registro unico nazionale del Terzo settore, qualora consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro deve depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
ART. 20
La Fondazione è costituita senza limitazione di durata. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
ART. 21
La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. L’organo amministrativo può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia di Enti del Terzo Settore.