Statuto

ART. 1
E’ costituita una Fondazione denominata Fondazione Federico II Hohenstaufen, che viene dotata del presente statuto.
Alla denominazione della Fondazione è aggiunto l’acronimo Onlus. (***)

ART. 2
La Fondazione Federico II Hohenstaufen Onlus ha sede a Jesi. (***)
Le sedi sussidiarie possono essere costituite in comuni limitrofi e ad Ancona.


ART. 3
La Fondazione non ha fini di lucro ed intende favorire la valorizzazione e la divulgazione della vita, delle attività e delle realizzazioni di Federico II von Hohenstaufen, il celebre personaggio nato a Jesi il 26 dicembre 1194, per mettere in risalto il contributo dal medesimo dato alla affermazione degli ideali internazionali ed europeisti, alla saggia coesistenza tra popoli di lingua e religione diverse, all’impulso determinante dato alla cultura, alla scienza, all’arte ed alla architettura; al suo sincero amore per la natura ed al desiderio inarrestabile di conoscere e far conoscere le sue regole e i suoi contenuti; mediante:
a) la costituzione di un Centro di studi Federiciani di livello post-universitario, che si avvarrà anche della collaborazione di università italiane e straniere;
b) la creazione di un Premio internazionale storico e letterario  con cadenza quinquennale denominato Federico II Hohenstaufen da assegnare all’autore della migliore opera su Federico II pubblicata nel quinquennio precedente; (**)
c) il patrocinio e la promozione di attività ed iniziative atte a soddisfare i fini sopra indicati;
d) il miglioramento e l’incremento di flussi culturali, turistici ed economici tra i territori del comprensorio intercomunale di Jesi, della Provincia di Ancona, delle Marche e le città  della Germania o di altri Stati e Regioni italiane in cui Federico II ha lasciato segni della sua presenza e del suo messaggio o che hanno ancora vivo l’interesse per l’Imperatore Svevo (***);
e) il sostegno di tutte le iniziative intraprese dal Comitato Italo Germanico per la erezione a Jesi di un Monumento in bronzo a Federico II Hohenstaufen.

ART. 4
Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
a) i beni donati come risulta dall’atto costitutivo;
b) i contributi erogandi ed erogati dallo Stato, dalla C.E.E., da Enti autarchici e Pubblici o da Privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
c) i beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione, a qualsiasi titolo, e che sono destinati al patrimonio.

ART. 5
Alle spese occorrenti al suo funzionamento, la Fondazione provvederà con rendite del patrimonio, con i proventi della gestione delle attività e con gli eventuali contributi dello Stato, della C.E.E., degli Enti locali e di altri Enti Pubblici o Privati che non siano destinati ad incremento del patrimonio

ART. 6
Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente;
b) l’Assemblea dei Fondatori; (*)
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Comitato Scientifico;
e) il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 7
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, ne coordina l’attività sovrintendendo all’attuazione dell’indirizzo generale determinato  dall’Assemblea e ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del Consiglio Direttivo; convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo. (*)
In caso di assenza o impedimento, le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente più anziano di età.
Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e resta in carica 7 (sette) anni.Il Presidente, nell’esercizio delle sue competenze, può avvalersi dell’opera di un “coordinatore” nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, e di due Vice Presidenti sempre nominati dal Consiglio Direttivo.
Ogni carica è assolutamente gratuita.

ART. 8
L’Assemblea   dei   Fondatori  è  costituita  da tutti  coloro  che   hanno  contribuito a  costituire   il
patrimonio, elencato nell’allegato A all’atto costitutivo per rogito Notaio Pane del 26 luglio 1988 (in numero di 68 più uno ex art. 10, comma 2 dell’atto costitutivo). L’Assemblea stessa, su proposta del Consiglio Direttivo, può cooptare al suo interno altri Fondatori con parità di diritti, i  quali  assumeranno  la   qualifica   ad ogni   effetto  sempre  che  abbiano  versato   al   patrimonio  della  Fondazione  un contributo, da essi stessi determinato e comunque non inferiore a €. 50,00 (cinquanta) (***)
Possono essere cooptati anche altri enti (comuni, consorzi, associazioni, società) pubblici o privati che abbiano versato al patrimonio sociale un contributo non inferiore a €. 500.00  (cinquecento). (***)
Possono  essere  altresì  cooptati   Fondatori,  su proposta del Consiglio Direttivo,  i vincitori del Premio Internazionale e di altri Premi periodici della Fondazione, i componenti esterni degli organi  della  Fondazione  e  coloro  che  abbiano  volontariamente collaborato  con  le  proprie  opere  e  consulenze  all’attività istituzionale contribuendo a dare lustro alla Fondazione. (***)
I Fondatori possono delegare altri Fondatori a rappresentarli in Assemblea con diritto di voto. (***)
L’Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta all’anno, con avviso da inviare almeno due settimane prima della data fissata per l’adunanza. (***) In via straordinaria, si riunisce, su convocazione del Presidente, decisa dal Consiglio Direttivo, quante volte il Consiglio stesso lo ritenga necessario, o quando venga avanzata richiesta da almeno 15 (quindici) Fondatori. (*)
Sono di competenza dell’Assemblea:
a) la cooptazione di nuovi Fondatori secondo quanto previsto dal primo comma del presente articolo e l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. l2; (***)
b) la determinazione dell’indirizzo generale di attività della Fondazione;
c) le modifiche statutarie;
d) la ratifica dei bilanci preventivi e consuntivi annuali approvati dal Consiglio Direttivo;
e) la determinazione di quote associative annuali per assicurare un minimo flusso annuale di entrate sicure per la Fondazione;
f) ogni altra deliberazione che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre ad approvazione assembleare per la loro particolare rilevanza nella vita della Fondazione. (*)
L’Assemblea delibera, in prima convocazione, con la maggioranza dei suoi componenti;  in seconda convocazione,  quale che sia il numero degli intervenuti e delle deleghe. (***)        
Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, compresi i votanti per delega. (***)

ART. 9 (***)
La  qualifica  di  Fondatore,  una  volta  ottenuta  la  cooptazione dall’Assemblea, non è soggetta a limiti di temporaneità nell’esercizio della partecipazione alla vita associativa che viene espletata con pieni e pari diritti di voto e di eleggibilità.
Le quote o contributi sociali sono intrasmissibili.
Eventuali utili o avanzi di gestione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto,  tra i soci e gli amministratori, e sono impiegati  per  la realizzazione  delle attività istituzionali e di quelle collaterali o per fini di solidarietà sociale.

ART. 10
Il Consiglio Direttivo è costituito da 9 (nove) membri effettivi e 6 (sei) membri supplenti che intervengono in caso di assenza o cessazione per qualsiasi ragione degli effettivi che durano in carica 7 (sette) anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, che nomina il Coordinatore, e due Vice Presidenti e può designare un Presidente Onorario senza potere di rappresentanza. (*)

ART. 11
I membri del Consiglio Direttivo sono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo.
Dopo la scadenza del primo settennio (26 luglio 1995) sono nominati come segue: (***)
a) quattro effettivi e tre supplenti mediante elezione assembleare;
b) uno effettivo dalla Regione Marche:
c) uno effettivo dalla Provincia di Ancona;
d) uno effettivo e uno supplente dal Comune di Jesi;
e) due effettivi e due supplenti dagli Istituti Bancari jesini o loro istituzioni che abbiano contribuito con non meno di L. 5.000.000 (cinque milioni) al patrimonio della Fondazione, con designazione congiunta nel caso che detti istituti o istituzioni siano più di due, disgiuntamente, se siano solo due. (*)
Nell’elezione o designazione sono possibilmente privilegiati i residenti a Jesi e nella Provincia di Ancona, coloro che siano in possesso di adeguato titolo di studio o accademico e, in particolare, almeno uno degli eletti dall’Assemblea deve possibilmente essere di origine tedesca. (*)


ART. 12
Il Consiglio Direttivo attua l’indirizzo generale di attività della Fondazione, formula i programmi e ne cura la realizzazione, predispone relazioni e bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre alla Assemblea. (*)
Il Consiglio Direttivo si riunisce entro il 31 marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo.
Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo crederà opportuno e su domanda motivata e scritta di almeno tre componenti del Consiglio.

ART. 13
Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. (*)
In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con lettera spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza.
La convocazione deve contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.

ART. 14
Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri particolarmente qualificati nel campo di attività della Fondazione.
I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio Direttivo e restano in carica per sette anni.
Essi sono chiamati a collaborare alla impostazione e alla organizzazione dei programmi, alla valutazione dei risultati, nonché alla opportuna diffusione dei medesimi.

ART. 15
Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica della congruità dei bilanci preventivi e consuntivi e l’esame dei documenti e delle carte contabili sono esercitati da un Collegio di Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Direttivo.
I revisori durano in carica sette anni e possono essere confermati.
Il Collegio predispone le relazioni ai bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo ed alla ratifica dell’Assemblea. (*)

ART 16
Con apposito regolamento, deliberato dallo stesso Consiglio Direttivo, possono essere stabilite le norme per il funzionamento interno.

ART. 17
La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.
Qualora, per qualsiasi motivo, la Fondazione dovesse estinguersi, i suoi beni saranno destinati ad Enti che perseguano i medesimi fini o fini similari a quelli della Fondazione.

ART. 18 (#)
In virtù dell’adeguamento formale imposto alla materia dall’intervenuto  “Regolamento di attuazione” di cui al D.M. n. 266/2003, la Fondazione dichiara  di  rispettare, fino dalla sua  costituzione, i requisiti richiesti dall’articolo 10, comma 1 del D.Lgs. N. 460/97   che testualmente vengono qui di seguito  riportati:

  • L’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
  • Il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a), ad eccezione di quelle a ad esse direttamente connesse;
  • Il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura;
  • L’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse;
  • L’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualsiasi altra causa, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  • L’impegno all’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
     

Note:
(*) Testo modificato con Delib. C.D: n° 8 del 23/06/1995, approvato con Delib. G.R. Marche n° 2031 del 01/08/1995, ratificato dalla neo costituita Assemblea dei Fondatori nella prima seduta del Del. Assembleare n°1 del 16/03/1996.
(**) Art. 3 lett. b) così modificato dall’Assemblea dei Soci Fondatori nell’adunanza del 20 febbraio 1999 con Delib. N. 7, approvata dalla G.R. Regione Marche con Delib. N. 869 del 12/04/1999.
(***) Testo modificato e riapprovato integralmente dall’Assemblea dei Fondatori del 24/02/2001.
(#) Il vecchio art. 18 è stato soppresso e sostituito dal nuovo art. 18. Le modifiche ed il testo integrale dello Statuto sono stati riapprovati dall’Assemblea dei Fondatori del 17 febbraio 2007 e sono state approvate con D.D. Affari Generali Gabinetto del Presidente della Giunta Regione Marche n. 40 del 9 marzo 2007.
Il nuovo testo è stato registrato in data 20 marzo 2007.