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ART 1
E’ costituita una Fondazione denominata Fondazione Federico II Hohenstaufen, che viene dotata del presente statuto.
Alla denominazione della Fondazione è aggiunto l’acronimo Onlus. (***)

ART. 2

La Fondazione Federico II Hohenstaufen Onlus ha sede a Jesi. (***)
Le sedi sussidiarie possono essere costituite in comuni limitrofi e ad Ancona.

ART. 3
La Fondazione non ha fini di lucro ed intende favorire la valorizzazione e la divulgazione della vita, delle attività e delle realizzazioni di Federico II von Hohenstaufen, il celebre personaggio nato a Jesi il 26 dicembre 1194, per mettere in risalto il contributo dal medesimo dato alla affermazione degli ideali internazionali ed europeisti, alla saggia coesistenza tra popoli di lingua e religione diverse, all’impulso determinante dato alla cultura, alla scienza, all’arte ed alla architettura; al suo sincero amore per la natura ed al desiderio inarrestabile di conoscere e far conoscere le sue regole e i suoi contenuti; mediante:
a) la costituzione di un Centro di studi Federiciani di livello post-universitario, che si avvarrà anche della collaborazione di università italiane e straniere;
b) la creazione di un Premio internazionale storico e letterario  con cadenza quinquennale denominato Federico II Hohenstaufen da assegnare all’autore della migliore opera su Federico II pubblicata nel quinquennio precedente; (**)
c) il patrocinio e la promozione di attività ed iniziative atte a soddisfare i fini sopra indicati;
d) il miglioramento e l’incremento di flussi culturali, turistici ed economici tra i territori del comprensorio intercomunale di Jesi, della Provincia di Ancona, delle Marche e le città  della Germania o di altri Stati e Regioni italiane in cui Federico II ha lasciato segni della sua presenza e del suo messaggio o che hanno ancora vivo l’interesse per l’Imperatore Svevo (***);
e) il sostegno di tutte le iniziative intraprese dal Comitato Italo Germanico per la erezione a Jesi di un Monumento in bronzo a Federico II Hohenstaufen.

ART. 4
Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
a) i beni donati come risulta dall’atto costitutivo;
b) i contributi erogandi ed erogati dallo Stato, dalla C.E.E., da Enti autarchici e Pubblici o da Privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
c) i beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione, a qualsiasi titolo, e che sono destinati al patrimonio.

ART. 5
Alle spese occorrenti al suo funzionamento, la Fondazione provvederà con rendite del patrimonio, con i proventi della gestione delle attività e con gli eventuali contributi dello Stato, della C.E.E., degli Enti locali e di altri Enti Pubblici o Privati che non siano destinati ad incremento del patrimonio

ART. 6
Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente;
b) l’Assemblea dei Fondatori; (*)
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Comitato Scientifico;
e) il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 7

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, ne coordina l’attività sovrintendendo all’attuazione dell’indirizzo generale determinato  dall’Assemblea e ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del Consiglio Direttivo; convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo. (*)
In caso di assenza o impedimento, le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente più anziano di età.
Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e resta in carica 7 (sette) anni.Il Presidente, nell’esercizio delle sue competenze, può avvalersi dell’opera di un “coordinatore” nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, e di due Vice Presidenti sempre nominati dal Consiglio Direttivo.
Ogni carica è assolutamente gratuita.

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