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Statuto
della Fondazione Federico II di Jesi
ONLUS
ART 1
1. È costituita una Fondazione denominata
Fondazione Federico II
Hohenstaufen,
che viene dotata del
presente statuto.
2. Alla denominazione della Fondazione è
aggiunto l´acronimo Onlus. (***)
ART. 2
1. La Fondazione Federico II Hohenstaufen
Onlus ha sede a Jesi. (***)
2. Le sedi sussidiarie possono essere
costituite in comuni limitrofi e ad Ancona.
ART. 3
1. La Fondazione non ha fini di lucro ed
intende favorire la valorizzazione e la
divulgazione della vita, delle
attività e
delle realizzazioni di Federico II
Hohenstaufen, il più celebre personaggio
nato a Jesi il 26
dicembre
- 1194, per
mettere in risalto il contributo dal
medesimo dato alla affermazione degli ideali
internazionali ed europeisti, alla saggia
coesistenza tra popoli di lingua e religione
diverse, all´impulso
determinante dato alla
cultura, alla scienza, all´arte ed alla
architettura; al suo sincero amore per
la natura
ed al desiderio inarrestabile di
conoscere e
far conoscere le sue regole e i suoi
contenuti; mediante:
a) la costituzione di un Centro di
Studi Federiciani di livello
post–universitario, che si avvarrà anche
della
collaborazione di università italiane
e straniere;
b) la creazione di un Premio
Internazionale Storico e letterario
con cadenza quinquennale denominato
Federico II Hohenstaufen da assegnare
all´autore della migliore opera su Federico
II pubblicata nel
quinquennio precedente;
(**)
c) il patrocinio e la promozione di attività
ed iniziative atte a soddisfare i fini sopra
indicati;
d) il miglioramento e l´incremento di flussi
culturali, turistici ed economici tra i
territori del comprensorio
intercomunale di
Jesi, della Provincia di Ancona, delle
Marche e le città della Germania o di altri
Stati e
Regioni italiane in cui Federico II
ha lasciato segni della sua presenza e del
suo messaggio o che hanno
ancora vivo
l´interesse per l´Imperatore Svevo (***);
e) il sostegno di tutte le iniziative
intraprese dal Comitato Italo Germanico per
la erezione a Jesi di un
Monumento in bronzo
a Federico II Hohenstaufen.
ART. 4
1. Il patrimonio della Fondazione è
costituito da:
a) i beni donati come risulta dall´atto
costitutivo;
b) i contributi erogandi ed erogati dallo
Stato, dalla C.E.E., da Enti autarchici
--- e Pubblici
o da Privati con
espressa destinazione ad
incremento del patrimonio
della Fondazione;
c) i beni mobili ed immobili che pervengono
alla Fondazione, a qualsiasi titolo, e
che sono destinati al
patrimonio.
ART. 5
1. Alle spese occorrenti al suo
funzionamento, la Fondazione provvederà con
rendite del patrimonio, con i
proventi della
gestione delle attività e con
--- gli
eventuali contributi dello Stato, della
C.E.E., degli Enti locali
e di altri Enti
Pubblici o Privati che non siano destinati
ad incremento del patrimonio.
ART. 6
1. Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente;
b) l´Assemblea dei Fondatori; (*)
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Comitato Scientifico;
e) il Collegio dei Revisori dei conti.
ART. 7
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale
della Fondazione di fronte a terzi ed in
giudizio, ne coordina
l´attività
sovrintendendo all´attuazione dell´indirizzo
generale determinato dall´Assemblea e ne
promuove
lo sviluppo secondo le disposizioni
statutarie e le determinazioni del Consiglio
Direttivo; convoca e presiede
l´Assemblea ed
il Consiglio Direttivo. (*)
2. In caso di assenza o impedimento, le sue
attribuzioni spettano al Vice Presidente più
anziano di età.
3. Il Presidente della Fondazione è eletto
dal Consiglio Direttivo nel suo seno e resta
in carica 7 (sette) anni.
4. Ogni carica è assolutamente gratuita.
5. Il Presidente, nell´esercizio delle sue
competenze, può avvalersi dell´opera di un
coordinatore nominato
tra
i membri del Consiglio-Direttivo,
e di due Vice Presidenti sempre nominati dal
Consiglio-Direttivo.
ART. 8
1. L´Assemblea dei Fondatori è costituita da
tutti coloro che hanno contribuito a
costituire il patrimonio,
elencato
nell´allegato A all´atto costitutivo per
rogito Notaio Pane del 26 luglio 1988 (in
numero di 68 più
uno ex art. 10, comma 2
dell´atto costitutivo). L´Assemblea stessa,
su proposta del Consiglio Direttivo, può
cooptare al suo interno altri Fondatori con
parità di diritti, i quali assumeranno la
qualifica ad ogni effetto
sempre che abbiano
versato al patrimonio della Fondazione un
contributo, da essi stessi determinato e
comunque non inferiore a L. 100.000 (lire
centomila). (*)
2. Possono essere cooptati anche altri enti
(comuni, consorzi, associazioni, società)
pubblici o privati che
abbiano versato al
patrimonio sociale un contributo non
inferiore a L. 1.000.000 (un milione). (*)
3. Possono essere altresì cooptati
Fondatori, su proposta del Consiglio
Direttivo, i vincitori del Premio
Internazionale e di altri Premi periodici
della Fondazione, i componenti esterni degli
organi della
Fondazione e coloro che abbiano
volontariamente collaborato con le proprie
opere e consulenze
all´attività
istituzionale contribuendo a dare lustro
alla Fondazione. (***)
4. I Fondatori possono delegare altri
Fondatori a rappresentarli in Assemblea con
diritto di voto. (***)
5. L´Assemblea è convocata dal Presidente,
in via ordinaria, almeno una volta all´anno,
con avviso da inviare
almeno due settimane
prima della data fissata per l´adunanza.
(***) In via straordinaria, si riunisce, su
convocazione del Presidente, decisa dal
Consiglio Direttivo, quante volte il
Consiglio stesso lo ritenga
necessario, o
quando venga avanzata richiesta da almeno 15
(quindici) Fondatori. (*)
6. Sono di competenza dell´Assemblea:
a) la cooptazione di nuovi Fondatori secondo
quanto previsto dal primo comma del presente
articolo e
l´elezione dei componenti del
Consiglio Direttivo di cui al successivo
art. l2; (***)
b) la determinazione dell´indirizzo generale di
attività della Fondazione;
c) le modifiche statutarie;
d) la ratifica dei bilanci preventivi e
consuntivi annuali approvati dal Consiglio
--- Direttivo;
e) la determinazione di quote associative
annuali per assicurare un minimo flusso
annuale di entrate sicure
per la Fondazione;
f) ogni altra deliberazione che il Consiglio
Direttivo ritenga di sottoporre ad
approvazione assembleare per
la loro
particolare rilevanza nella vita della
Fondazione. (*)
7. L´Assemblea delibera, in prima
convocazione, con la maggioranza dei suoi
componenti; in seconda
convocazione, quale
che sia il numero degli intervenuti e delle
deleghe. (***)
8. Per le modifiche statutarie è necessario
il voto favorevole di almeno due terzi dei
presenti, compresi i
votanti per delega.
(***)
ART. 9 (***)
1. La qualifica di Fondatore, una volta
ottenuta la cooptazione dall´Assemblea, non
è soggetta a limiti di
temporaneità
nell´esercizio della partecipazione alla
vita associativa che viene espletata con
pieni e pari
diritti di voto e di
eleggibilità.
2. Le quote o contributi sociali sono
intrasmissibili.
3. Eventuali utili o avanzi di gestione non
possono essere distribuiti, anche in modo
indiretto, tra i soci e gli
amministratori,
e sono impiegati per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle
collaterali o per
fini di solidarietà
sociale.
ART. 10
1. Il Consiglio Direttivo è costituito da 9
(nove) membri effettivi e 6 (sei) membri
supplenti che intervengono
in caso di
assenza o cessazione per qualsiasi ragione
degli effettivi che durano in carica 7
(sette) anni e sono
rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo
seno il Presidente, che nomina il
Coordinatore, e due Vice Presidenti e
può
designare un Presidente Onorario senza
potere di rappresentanza. (*)
ART. 11
1. I membri del Consiglio Direttivo sono
nominati per la prima volta nell´atto
costitutivo.
2. Dopo la scadenza del primo settennio (26
luglio 1995) sono nominati come segue: (***)
a) quattro effettivi e tre supplenti
mediante elezione assembleare;
b) uno effettivo dalla Regione Marche:
c) uno effettivo dalla Provincia di Ancona;
d) uno effettivo e uno supplente dal Comune
di Jesi;
e) due effettivi e due supplenti dagli
Istituti Bancari jesini o loro istituzioni
che abbiano
contribuito con non
meno di L. 5.000.000
(cinque milioni) al patrimonio della
Fondazione, con designazione congiunta nel
caso che detti istituti o istituzioni siano
più di due, disgiuntamente, se siano solo
due. (*)
3. Nell´elezione o designazione sono
possibilmente privilegiati i residenti a
Jesi e nella Provincia di Ancona,
coloro che
siano in possesso di adeguato titolo di
studio o accademico e, in particolare,
almeno uno degli
eletti dall´Assemblea deve
possibilmente essere di origine tedesca. (*)
ART. 12
1. Il Consiglio Direttivo attua l´indirizzo
generale di attività della Fondazione,
formula i programmi e ne cura la
realizzazione, predispone relazioni e
bilanci preventivi e consuntivi annuali da
sottoporre alla Assemblea.
(*)
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce entro
il 31 marzo per l´approvazione del bilancio
consuntivo ed entro il
31 dicembre per
l´approvazione del bilancio preventivo.
3. Il Consiglio Direttivo può inoltre essere
convocato ogni qualvolta il Presidente lo
crederà opportuno e su
domanda motivata e
scritta di almeno tre componenti del
Consiglio.
ART. 13
1. Per la validità delle adunanze del
Consiglio Direttivo è necessaria la presenza
della maggioranza dei suoi
componenti.
2. Le deliberazioni sono prese con la
maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
(*)
3. In caso di parità dei voti, prevale
quello del Presidente.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal
Presidente con lettera spedita almeno sette
giorni prima della data
fissata per
l´adunanza.
5. La convocazione deve contenere
l´indicazione degli argomenti all´ordine del
giorno.
ART. 14
1. Il Comitato Scientifico è composto da un
minimo di cinque a un massimo di nove membri
particolarmente
qualificati nel campo di
attività della Fondazione.
2. I membri del Comitato sono nominati dal
Consiglio Direttivo e restano in
carica per sette anni.
3. Essi sono chiamati a collaborare alla
impostazione e alla organizzazione dei
programmi, alla valutazione dei
risultati,
nonché alla opportuna diffusione dei
medesimi.
ART. 15
1. Il controllo della gestione, i riscontri
di cassa, la verifica della congruità dei
bilanci preventivi e consuntivi e
l´esame
dei documenti e delle carte contabili sono
esercitati da un Collegio di Revisori dei
Conti, composto
da
tre membri effettivi e
due supplenti, nominati dal Consiglio
Direttivo.
2. I Revisori durano in carica sette anni e
possono essere confermati.
3. Il Collegio predispone le relazioni ai
bilanci preventivo e consuntivo, da
sottoporre all´approvazione del
Consiglio
Direttivo ed alla ratifica
dell´Assemblea. (*)
ART 16
1. Con apposito regolamento, deliberato
dallo stesso Consiglio Direttivo, possono
essere stabilite le norme
per il
funzionamento interno.
ART. 17
1. La Fondazione è costituita senza
limitazione di durata.
2. Qualora, per qualsiasi motivo, la
Fondazione dovesse estinguersi, i suoi beni
saranno destinati ad Enti che
perseguano i
medesimi fini o fini similari a quelli della
Fondazione.
ART. 18
1. In virtù dell´adeguamento formale imposto
alla materia dell´intervenuto-"Regolamento
di attuazione" di
cui al D.M. N. 266/2003,
la Fondazione dichiara di rispettare, fino
dalla sua costituzione, i requisiti richiesti
- dall´articolo
10, comma 1 del D.Lgs. N. 460/97 che
testualmente-vengono
qui di seguito riportati:
b) l´esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse
da quelle menzionate alla lettera
a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili ed avanzi di gestione-nonché
fondi, riserve o capitale
durante la vita
dell´organizzazione,-a
meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte-per
legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge,-statuto
o regolamento fanno parte della
medesima
struttura;
e) l´obbligo di impiegare gli utili o gli
avanzi di gestione per la realizzazione-delle
attività istituzionali e di
quelle ad esse
strettamente connesse;
f) l´obbligo di devolvere il patrimonio
dell´organizzazione, in caso di suo-scioglimento
per qualsiasi altra
causa, ad altre ONLUS o
a fini di pubblica-utilità,
sentito l´organismo di controllo di cui
all´articolo 3, comma
190 della-Legge
n. 662/1996, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge;
i) l´impegno all´uso, nella denominazione ed
in qualsivoglia segno distintivo-o
comunicazione rivolta al
pubblico
della locuzione »organizzazione non-lucrativa di
utilità sociale« o dell´acronimo ¨ONLUS¨.
(*) Testo
modificato con Delib. C.D. n° 8 del
23/6/1995, approvato con Delib. G.R. Marche
n° 2031 del 1/8/1995,
ratificato dalla neocostituita Assemblea dei Fondatori nella
prima seduta con Del. Assembleare n° 1 del
16/3/1996.
(**) Art. 3 lett. b) Così modificato
dall´Assemblea dei Soci Fondatori
nell´adunanza del 20 febbraio 1999 con
Delib.
n° 7, approvata dalla G.R. Regione Marche
con Delib. n° 869 del 12/4/1999
(***) Testo modificato e riapprovato
integralmente dall´Assemblea dei Fondatori
del 24/2/2001.
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