Ha come fine statutare la valorizzazione e la divulgazione della figura e le opere di Federico II

La Fondazione Federico II Hohenstaufen  di Jesi       

       04/11/2009 19:30

 

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Statuto della Fondazione Federico II di Jesi ONLUS


 
ART 1



1.   È costituita una Fondazione denominata
Fondazione Federico II Hohenstaufen, che viene dotata del 

      presente statuto.

2.   Alla denominazione della Fondazione è aggiunto l´acronimo Onlus. (***)

 

ART. 2


1.   La Fondazione Federico II Hohenstaufen Onlus ha sede a Jesi. (***)

2.   Le sedi sussidiarie possono essere costituite in comuni limitrofi e ad Ancona.

 

 

ART. 3



1.   La Fondazione non ha fini di lucro ed intende favorire la valorizzazione e la divulgazione della vita, delle

      attività e delle realizzazioni di Federico II Hohenstaufen, il più celebre personaggio nato a Jesi il 26

      dicembre - 1194, per mettere in risalto il contributo dal medesimo dato alla affermazione degli ideali

      internazionali ed europeisti, alla saggia coesistenza tra popoli di lingua e religione diverse, all´impulso  

     determinante dato alla cultura, alla scienza, all´arte ed alla architettura; al  suo sincero amore per la natura

     ed al desiderio inarrestabile di conoscere e far conoscere le sue regole e i suoi contenuti; mediante:

a)  la costituzione di un
Centro di Studi Federiciani di livello post–universitario, che si avvarrà anche della

      collaborazione di università italiane e straniere;

b)  la creazione di un
Premio Internazionale Storico e letterario con cadenza quinquennale denominato

       Federico II Hohenstaufen da assegnare all´autore della migliore opera su Federico II pubblicata nel

       quinquennio precedente; (**)

c)  il patrocinio e la promozione di attività ed iniziative atte a soddisfare i fini sopra indicati;

d)  il miglioramento e l´incremento di flussi culturali, turistici ed economici tra i territori del comprensorio

       intercomunale di Jesi, della Provincia di Ancona, delle Marche e le città della Germania o di altri Stati e

       Regioni italiane in cui Federico II ha lasciato segni della sua presenza e del suo messaggio o che hanno

       ancora vivo l´interesse per l´Imperatore Svevo (***);

e)  il sostegno di tutte le iniziative intraprese dal Comitato Italo Germanico per la erezione a Jesi di un

      Monumento in bronzo a Federico II Hohenstaufen.

 


 

ART. 4



1.   Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

a)  i beni donati come risulta dall´atto costitutivo;

b) i contributi erogandi ed erogati dallo Stato, dalla C.E.E., da Enti autarchici --- e Pubblici o da Privati con

      espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;

c)  i beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione, a qualsiasi titolo, e che sono destinati al

       patrimonio.


 

ART. 5



1.  Alle spese occorrenti al suo funzionamento, la Fondazione provvederà con rendite del patrimonio, con i

     proventi della gestione delle attività e con --- gli eventuali contributi dello Stato, della C.E.E., degli Enti locali

     e di altri Enti Pubblici o Privati che non siano destinati ad incremento del patrimonio.


 

ART. 6


1.  Sono organi della Fondazione:

a)  il Presidente;
b)  l´Assemblea dei Fondatori; (*)
c)  il Consiglio Direttivo;
d)  il Comitato Scientifico;
e)  il Collegio dei Revisori dei conti.



 
ART. 7



1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, ne coordina

    l´attività sovrintendendo all´attuazione dell´indirizzo generale determinato dall´Assemblea e ne promuove

    lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del Consiglio Direttivo; convoca e presiede

    l´Assemblea ed il Consiglio Direttivo. (*)

2. In caso di assenza o impedimento, le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente più anziano di età.

3. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e resta in carica 7 (sette) anni.

4. Ogni carica è assolutamente gratuita.

5. Il Presidente, nell´esercizio delle sue competenze, può avvalersi dell´opera di un
coordinatore nominato tra

     i membri del Consiglio-Direttivo, e di due Vice Presidenti sempre nominati dal Consiglio-Direttivo.


 

ART. 8



1.  L´Assemblea dei Fondatori è costituita da tutti coloro che hanno contribuito a costituire il patrimonio,

     elencato nell´allegato A all´atto costitutivo per rogito Notaio Pane del 26 luglio 1988 (in numero di 68 più 

     uno ex art. 10, comma 2 dell´atto costitutivo). L´Assemblea stessa, su proposta del Consiglio Direttivo, può

     cooptare al suo interno altri Fondatori con parità di diritti, i quali assumeranno la qualifica ad ogni effetto

     sempre che abbiano versato al patrimonio della Fondazione un contributo, da essi stessi determinato e

     comunque non inferiore a L. 100.000 (lire centomila). (*)

2. Possono essere cooptati anche altri enti (comuni, consorzi, associazioni, società) pubblici o privati che

     abbiano versato al patrimonio sociale un contributo non inferiore a L. 1.000.000 (un milione). (*)

3.  Possono essere altresì cooptati Fondatori, su proposta del Consiglio Direttivo, i vincitori del Premio

      Internazionale e di altri Premi periodici della Fondazione, i componenti esterni degli organi della

      Fondazione e coloro che abbiano volontariamente collaborato con le proprie opere e consulenze

      all´attività istituzionale contribuendo a dare lustro alla Fondazione. (***)

4.  I Fondatori possono delegare altri Fondatori a rappresentarli in Assemblea con diritto di voto. (***)

5.  L´Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta all´anno, con avviso da inviare

      almeno due settimane prima della data fissata per l´adunanza. (***) In via straordinaria, si riunisce, su

      convocazione del Presidente, decisa dal Consiglio Direttivo, quante volte il Consiglio stesso lo ritenga

      necessario, o quando venga avanzata richiesta da almeno 15 (quindici) Fondatori. (*)

6.  Sono di competenza dell´Assemblea:

a)  la cooptazione di nuovi Fondatori secondo quanto previsto dal primo comma del presente articolo e

       l´elezione dei componenti del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. l2; (***)

b)  la determinazione dell´indirizzo generale di attività della Fondazione;

c)  le modifiche statutarie;

d)  la ratifica dei bilanci preventivi e consuntivi annuali approvati dal Consiglio --- Direttivo;

e)  la determinazione di quote associative annuali per assicurare un minimo flusso annuale di entrate sicure

      per la Fondazione;

f)  ogni altra deliberazione che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre ad approvazione assembleare per

      la  loro particolare rilevanza nella vita della Fondazione. (*)

7.  L´Assemblea delibera, in prima convocazione, con la maggioranza dei suoi componenti; in seconda

      convocazione, quale che sia il numero degli intervenuti e delle deleghe. (***)

8.  Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, compresi i

      votanti per delega. (***)


 

ART. 9 (***)



1.  La qualifica di Fondatore, una volta ottenuta la cooptazione dall´Assemblea, non è soggetta a limiti di

     temporaneità nell´esercizio della partecipazione alla vita associativa che viene espletata con pieni e pari 

     diritti di voto e di eleggibilità.

2.  Le quote o contributi sociali sono intrasmissibili.

3.  Eventuali utili o avanzi di gestione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, tra i soci e gli

     amministratori, e sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle collaterali o per

     fini di solidarietà sociale.

 

ART. 10



1.  Il Consiglio Direttivo è costituito da 9 (nove) membri effettivi e 6 (sei) membri supplenti che intervengono

     in caso di assenza o cessazione per qualsiasi ragione degli effettivi che durano in carica 7 (sette) anni e sono

     rieleggibili.

2.  Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, che nomina il  Coordinatore, e due Vice Presidenti e

      può designare un Presidente Onorario senza potere di rappresentanza. (*)


 

ART. 11



1.  I membri del Consiglio Direttivo sono nominati per la prima volta nell´atto costitutivo.

2.  Dopo la scadenza del primo settennio (26 luglio 1995) sono nominati come segue: (***)

a)  quattro effettivi e tre supplenti mediante elezione assembleare;
b)  uno effettivo dalla Regione Marche:
c)  uno effettivo dalla Provincia di Ancona;
d)  uno effettivo e uno supplente dal Comune di Jesi;
e)  due effettivi e due supplenti dagli Istituti Bancari jesini o loro istituzioni che abbiano contribuito con non

      meno di L. 5.000.000 (cinque milioni) al  patrimonio della Fondazione, con designazione congiunta nel

      caso che detti istituti o istituzioni siano più di due, disgiuntamente, se siano solo due. (*)


3.  Nell´elezione o designazione sono possibilmente privilegiati i residenti a Jesi e nella Provincia di Ancona,

     coloro che siano in possesso di adeguato titolo di studio o accademico e, in particolare, almeno uno degli 

       eletti dall´Assemblea deve possibilmente essere di origine tedesca. (*)


 

ART. 12



1.  Il Consiglio Direttivo attua l´indirizzo generale di attività della Fondazione, formula i programmi e ne cura la

     realizzazione, predispone relazioni e bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre alla Assemblea.

     (*)

2.  Il Consiglio Direttivo si riunisce entro il 31 marzo per l´approvazione del bilancio consuntivo ed entro il

     31 dicembre per l´approvazione del bilancio preventivo.

3.  Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo crederà opportuno e su

     domanda motivata e scritta di almeno tre componenti del Consiglio.


 

ART. 13



1.   Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi

      componenti.

2.  Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. (*)

3.  In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

4.  Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con lettera spedita almeno sette giorni prima della data

      fissata per l´adunanza.

5.  La convocazione deve contenere l´indicazione degli argomenti all´ordine del giorno.



 

ART. 14



1.    Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri particolarmente

      qualificati nel campo di attività della Fondazione.

2.  I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio Direttivo e restano in  carica per sette anni.

3.  Essi sono chiamati a collaborare alla impostazione e alla organizzazione dei programmi, alla valutazione dei

      risultati, nonché alla opportuna diffusione dei medesimi.


 

ART. 15



1.  Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica della congruità dei bilanci preventivi e consuntivi e

     l´esame dei documenti e delle carte contabili sono esercitati da un Collegio di Revisori dei Conti, composto

    da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Direttivo.

2.  I Revisori durano in carica sette anni e possono essere confermati.

3.  Il Collegio predispone le relazioni ai bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all´approvazione del

      Consiglio Direttivo ed alla ratifica  dell´Assemblea. (*)


 

ART 16



1.  Con apposito regolamento, deliberato dallo stesso Consiglio Direttivo, possono essere stabilite le norme

     per il funzionamento interno.


 

ART. 17



1.  La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

2.  Qualora, per qualsiasi motivo, la Fondazione dovesse estinguersi, i suoi beni saranno destinati ad Enti che

       perseguano i medesimi fini o fini similari a quelli della Fondazione.


 

ART. 18



1.  In virtù dell´adeguamento formale imposto alla materia dell´intervenuto-"Regolamento di attuazione" di

     cui al D.M. N. 266/2003, la Fondazione dichiara di rispettare, fino dalla sua costituzione, i requisiti richiesti

  - dall´articolo 10, comma 1 del D.Lgs. N. 460/97 che testualmente-vengono qui di seguito riportati:

b)  l´esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c)  il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera

a)  ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d)  il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione-nonché fondi, riserve o capitale

       durante la vita dell´organizzazione,-a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte-per

       legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge,-statuto o regolamento fanno parte della

       medesima struttura;

e)  l´obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione-delle attività istituzionali e di

      quelle ad esse strettamente connesse;

f)  l´obbligo di devolvere il patrimonio dell´organizzazione, in caso di suo-scioglimento per qualsiasi altra

     causa, ad altre ONLUS o a fini di pubblica-utilità, sentito l´organismo di controllo di cui all´articolo 3, comma

     190 della-Legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

i)  l´impegno all´uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo-o comunicazione rivolta al

     pubblico della locuzione »organizzazione non-lucrativa di utilità sociale« o dell´acronimo ¨ONLUS¨.



(*)  Testo modificato con Delib. C.D. n° 8 del 23/6/1995, approvato con Delib. G.R. Marche n° 2031 del 1/8/1995,

         ratificato dalla neocostituita Assemblea dei Fondatori nella prima seduta con Del. Assembleare n° 1 del

         16/3/1996.
(**)  Art. 3 lett. b) Così modificato dall´Assemblea dei Soci Fondatori nell´adunanza del 20 febbraio 1999 con

           Delib. n° 7, approvata dalla G.R. Regione Marche con Delib. n° 869 del 12/4/1999
(***)  Testo modificato e riapprovato integralmente dall´Assemblea dei Fondatori del 24/2/2001.



 

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